Art. 3
Liberi e libere. Uguali. Lo dice la Costituzione, di M. Foroni
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Come ci ha indicato Piero Grasso nel suo primo intervento di alcuni giorni fa, un Programma politico si definisce (e non può non definirsi), in un punto solo, quale quadro di riferimento. Unico, essenziale, imprescindibile. Questo:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
E’ l’articolo 3 della Costituzione, l’articolo di Lelio Basso, socialista, antifascista. E’ l’articolo principio fondamentale della nostra Costituzione democratica, nel quale i costituenti ci indicano le vie.
La via dell’uguaglianza tra le persone, cittadine e cittadini; la via della libertà, spirituale e materiale; la via della giustizia sociale, dello stato sociale di diritto, nella abolizione delle differenze tra le categorie di cittadini; la via dell’internazionalismo, perché l’Italia fa parte del sistema internazionale di protezione dei diritti dell’uomo.
L’articolo 3 è il portato dei valori che si richiamano alla Rivoluzione francese del 1789 (Liberté, égalité et fraternité) e sono propri della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. E’ il principio che afferma l’ uguaglianza formale (tutti i cittadini e le cittadine sono uguali davanti alla legge, nonché titolari dei medesimi diritti e doveri) e quello, ben più pregnante, della uguaglianza sostanziale mirante a rimuovere le differenze di fatto o le posizioni di svantaggio sociale, attraverso le azioni che ne devono conseguire.
Questo il quadro di Programma di riferimento. Da conseguire con l’azione di governo e legislativa del Parlamento, adottando con le idonee politiche economiche, industriali, fiscali, di welfare (scuola, sanità, lavoro, previdenza, servizi sociali).
Azione legislativa che va espressa attraverso quelle azioni positive atte a rimuovere le discriminazioni di genere, nell’adeguare continuamente il quadro dei diritti e dei doveri all’evoluzione economica e sociale del Paese. Attraverso il canone della ragionevolezza, come indicato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, vero cuore del principio di uguaglianza, i divieti di discriminazioni sono stati estesi agli orientamenti sessuali, all’appartenenza ad una minoranza, all’handicap fisico, all’età.
Il principio di uguaglianza esprime la democrazia compiuta, attraverso la sovranità del popolo. Al quale non appartiene il “potere” (come ben avevano presente i costituenti, nel prevenire possibili derive populistiche) ma, in quanto organo costituzionale (come ci insegnò Paolo Barile), appartiene la sovranità “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (articolo 1).
Liberi e libere. Uguali. Come ci hanno indicato i costituenti. Per una società più giusta.
Marco Foroni
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