Chiarezza sul Referendum sul Jobs Act, di C. Baldini

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baldini claudia 4

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Raccogliere 3 milioni di firme non è una passeggiata. Lo dico per quanti alludono che Cgil (sempre fuoco ‘amico’) avrebbe scritto un testo quesito in modo da farselo respingere. Ci vogliono menti ormai cattive o talmente arrabbiate per arrivare a formulare ipotesi che, tra l’altro, farebbero sprofondare anche la classe dirigente dell’unico sindacato storico che nel nostro Paese fa ancora il sindacato. Certo, in un Paese piddino e grillino. Che significa che anche Cgil è fatta di PD e di Grillo (soprattutto Fiom). Ma è una battaglia quotidiana che in tanti si continua con risultati alterni, ma quelli possibili. Una cultura del sospetto che non giova alla chiarezza ed alla verità. Vediamo di ripercorrere le motivazioni del testo referendario.

La materia dei licenziamenti si è evoluta negli anni . All’inizio c’era solo il licenziamento con preavviso obbligatorio. Poi si è via via affermato con l’elaborazione in Statuto della necessità per il datore di lavoro di formulare una ‘Giusta Causa’ per il licenziamento. Ma anche il diritto per il lavoratore che ritenesse arbitrario il licenziamento di ricorrere al giudice. Questo principio della ‘giusta causa’ è stato realizzato in due modi: attraverso la ‘Tutela Obbligatoria’ (art. 8 della legge 604/1966), applicabile alle imprese FINO a 15 dipendenti sulla singola unità produttiva o FINO a 60 su scala nazionale della stessa impresa.

La ‘Tutela Obbligatoria’ prevedeva l’OBBLIGO per il datore di lavoro di reintegra, ossia se il giudice dichiarava illegittimo il licenziamento, il datore di lavoro doveva riassumere oppure offrire risarcimento che, a seconda dell’anzianità di lavoro, andava dalle 3 mensilità a 6 mensilità. In tempi di vacche grasse molti sceglievano il risarcimento, perché il lavoro si trovava.
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, invecefa un passo avanti nel campo della Tutela reale. Prevedeva infatti, sempre in caso di accertata illegittimità, per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore licenziato nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento sino alla reintegra. Normale direi: hai licenziato senza motivo riassumi e dai il salario perso fino a quel momento. Civiltà.

Vediamo che succede dopo. Il primo grosso attacco al concetto di giusta causa viene dalla Fornero del governo Monti.
Con la legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) è stata modificata la disciplina contenuta nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e sono stati introdotti distinti regimi di tutela per le diverse ipotesi di illegittimità del licenziamento. La piena tutela reale è¨ rimasta applicabile soltanto al caso di nullità del licenziamento perché discriminatorio. E’ stata poi introdotta una tutela reale “attenuata” (che comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione e al risarcimento del danno sino a un massimo di 12 mensilità ) nel caso in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo “per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa” e in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Quindi una rete complessa caso per caso che di fatto ha tolto tutela e avallato solo il riconoscimento di nullità per discriminazione. Che non è così semplice da provare.

Si va avanti quindi di tutela esclusivamente risarcitoria, incentrata sul diritto del lavoratore a un’indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. C’è ancora un altro caso di tutela applicabile in caso di vizio di carattere formale o procedurale e comporta il diritto del lavoratore a un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità . La bolgia fatta per aiutare a licenziare arbitrariamente.
Si potrà pure dire che si dovevano fare scioperi ad oltranza, ma si fece un tentativo. Deserto o quasi. Perché in Parlamento PD con Bersani accettò tutto ciò. Diventa difficile anche per un sindacato convinto scendere in piazza.
Andiamo avanti. Come siamo messi a quel punto?
҉҉҉Per tutti i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 sono tuttora in vigore questi differenti regimi di tutela previsti dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori; e per i lavoratori di aziende che occupano meno di 16 dipendenti in ciascuna unità produttiva o meno di 60 su scala nazionale continua a essere in vigore la tutela obbligatoria prevista dalla legge n. 604 del 1966 (fatta salva la reintegrazione in caso di licenziamento discriminatorio). Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica invece un nuovo regime di tutela, introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2015 (Jobs Act).҉҉҉

RAGIONIAMO

Il decreto legislativo Jobs Act ha quindi limitato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro SOLTANTO ai casi di licenziamento discriminatorio, considerato nullo o in palese falso del fatto contestato. Negli altri casi di licenziamento ILLEGITTIMO, è previsto solo un indennizzo economico, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità). La predetta indennità risarcitoria è ridotta a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, in caso di vizio formale o procedurale. Per le piccole imprese, al di sotto dei 15 dipendenti, è prevista invece un’indennità da 2 a 6 mensilità. Punto

***L’obiettivo del referendum è quello di abrogare completamente quest’ultima disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 23/2015, e di abrogare nel contempo alcune parti dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: in pratica, si vogliono abolire le modifiche introdotte con la Legge Fornero, per tornare alla vecchia formulazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e quindi a un UNICO REGIME DI TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO(anche in caso di licenziamento viziato solo sul piano formale), incentrato sul diritto del lavoratore alla reintegrazione e al risarcimento del danno in misura piena.**

L’obiettivo del referendum è anche quello di ESTENDERE l’ambito di applicazione della tutela prevista dall’art. 18: già per le imprese agricole con più di 5 dipendenti esiste la stessa tutela. Proprio per la Costituzione che non ammette discriminazioni tra lavoratori nelle stesse condizioni la parte considerata da alcuni propositiva, ma in realtà costituzionalmente legittima, potrebbe essere stralciata.

Sarà la Corte a pronunziarsi, il prossimo 11 gennaio, sull’ammissibilità o meno del quesito.

L’avvocatura dello Stato fa il suo mestiere a favore di Jobs act.
Noi vediamo di fare il nostro. Perché alla fine il risultato è stato anche costituzionalmente dubbio: tutele diverse a parità di mansioni e condizioni. La risultante è sempre la stessa.
Non si tratta di riportare indietro la Storia. Si tratta di equilibrare diritti e doveri nel posto di lavoro.

Buona fortuna Referendum.

Claudia Baldini

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