Le scuole private e l’ICI. La vittoria della Costituzione, di M. Foroni
Sentenza storica per il Comune di Livorno: la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della richiesta dell’Ici avanzata nel 2010 dal Comune agli istituti scolastici del territorio gestiti da enti religiosi. A comunicarlo è proprio il Comune sul suo sito. Per ora la sentenza si applica alle due scuole “Santo Spirito” e “Immacolata” che dovranno versare 422mila euro per gli anni dal 20o4 al 2009. A seguito delle sentenze, si provvederà a notificare anche gli importi dovuti per il 2010 e il 2011. Il pronunciamento della Cassazione potrebbe essere destinato a fare giurisprudenza. Si tratta della prima sentenza sul tema, in Italia.
Con le sentenze 14225 e 14226 depositate l’8 luglio, la suprema Corte ha di fatto ribaltato quanto stabilito nei primi due gradi di giudizio, sentenziando che, poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, tale attività è di carattere commerciale, «senza che a ciò osti la gestione in perdita». In proposito il giudice di legittimità ha precisato che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l’idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. E cioè, il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell’attività svolta.
Questo genere di pronunciamento da parte della Corte di Cassazione è il primo in Italia sul tema specifico. La vicesindaco Stella Sorgente in proposito dichiara: «Abbiamo fatto degli incontri con le scuole interessate e l’ufficio tributi, nei quali era stata proposta un’ipotesi di conciliazione fra Comune e Istituti che sarebbe stata vantaggiosa per le scuole stesse, rispetto ad un’eventuale sentenza favorevole per il Comune da parte della Cassazione. Successivamente ci è stato comunicato dalle scuole stesse che avrebbero invece preferito attendere l’esito del giudizio in Cassazione. L’Amministrazione comunale è stata ringraziata per il sincero atteggiamento di apertura e dialogo dimostrato, ma non è stata accettata la proposta fatta. Pertanto, adesso che la Cassazione si è espressa con le due sentenze, le scuole sono costrette a pagare l’intero importo, comprensivo delle relative sanzioni. Ci fa piacere che questa sia la prima sentenza a livello nazionale che riguarda immobili di questa tipologia, destinati ad uso scolastico, affinché sia fatta definitivamente chiarezza sulla legittimità di tali pagamenti tributari da parte degli enti religiosi».
“È la vittoria della Costituzione sull’«interpretazione» che ne hanno dato i governi. La sentenza fa scalpore perché è in controtendenza con quello che fanno i governi, compresi quelli di centrosinistra. La Costituzione all’articolo 33 parla di scuola pubblica e aggiunge che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione ma “senza oneri per lo Stato”. Invece, negli ultimi anni non è stato così. A partire dalla legge Berlinguer, con un governo di centrosinistra, e poi negli anni c’è stato uno smottamento verso la scuola privata. “Senza oneri” per lo Stato non può avere un’interpretazione diversa. Purtroppo i contributi di cui le scuole paritarie già godono e i privilegi di natura fiscale si accompagnano a una contestuale riduzione dei finanziamenti per la scuola pubblica. E sarebbero molto più tollerabili se la scuola pubblica venisse salvaguardata, invece non è così. Non dubito che la scuola privata vada difesa, ma la scuola pubblica dovrebbe avere il primato.” Salvatore Settis
Marco Foroni
Questa voce è stata pubblicata in Articoli, Democrazia, Laicità, Scuola, Socialismo.